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La detrazione IVA delle fatture a cavallo d’anno.

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La detrazione IVA delle fatture a cavallo d’anno.

Con il passaggio al nuovo anno fiscale è necessario prestare particolare attenzione alla gestione delle fatture attive e passive, anche per i riflessi che il momento di emissione e di ricezione delle fatture elettroniche possiedono rispetto all’esigibilità dell’imposta e al diritto alla detrazione.

Detrazione IVA, cosa dice l’art. 1 del DPR 100/98

L’art. 1 del DPR 100/98, risultante dalle modifiche ex art. 14 del DL 119/2018, stabilisce che, per le fatture “a cavallo d’anno”, non si applica la regola generale che consente l’esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La norma, difatti, espressamente esclude “i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Alla luce di quanto sopra disposto non potrà essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2022 (per i mensili, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2023), l’imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio.

Le fatture relative al 2022 ricevute successivamente al 31.12.2022 dovranno essere registrate ai fini IVA nell’anno 2023 e solo nel 2023 potrà essere portata in detrazione la relativa IVA.

Dal canto suo, il cedente/prestatore, già a decorrere dal 1° luglio 2019, per effetto dell’art. 11 del DL 119/2018, può applicare la disposizione contenuta nell’art. 21 comma 4 del DPR 633/72, tale per cui la fattura può essere emessa “entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”. A tal proposito è utile rammentare che, in ragione dell’art. 21 comma 2 lett. g-bis) del DPR 633/72, la data di effettuazione dell’operazione deve sempre essere indicata sulla fattura, se diversa dalla data di emissione del documento.

Detrazione IVA, la posizione dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 14/2019, ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti “inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria)” la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. È, pertanto, possibile ammettere che nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della e-fattura, venga riportata la data di effettuazione dell’operazione, che non necessariamente coinciderà con quella di emissione/trasmissione del documento.

Detrazione IVA, un caso pratico

Esemplificando, quindi, per una cessione di beni posta in essere il 30 dicembre 2022, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (entro l’11 gennaio 2023). Nel campo “Data” sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (30 dicembre 2022), mentre la data di emissione sarà quella in cui la fattura viene trasmessa mediante il Sistema di Interscambio.

In una situazione simile a quella poc’anzi rappresentata, mentre il cedente/prestatore sarà tenuto a far confluire l’imposta nella liquidazione dell’ultimo periodo dell’anno (l’operazione è infatti effettuata il 30 dicembre), il cessionario/committente, che avrà certamente ricevuto la fattura successivamente al 31 Dicembre 2022, non potrà esercitare il diritto alla detrazione nell’ultimo periodo dell’anno, neppure se procedesse all’annotazione entro il 15 del mese di Gennaio 2023, atteso che l’art. 1 del DPR 100/98, nel caso di specie, non prevede la “retro-imputazione” dell’imposta.

Dott. Ruggeri Alessandro

Tributarista

 

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